Articolo 1 - Denominazione
È costituita una libera associazione senza scopo di lucro, laica e apartitica, denominata F.E.S.T.A. Fantasia ed Eccellenza di Sapori nelle Tipicità Alimentari Associazione Senza Scopo di Lucro, d'ora in avanti chiamata semplicemente Associazione Festa.
La denominazione stessa esprime le principali tematiche trattate dall'organismo e illustrate nell'oggetto sociale, che scaturiscono dalla fantasia, frutto dell'intelletto umano, e dall'eccellenza, obiettivo del lavoro di qualità, nel caso dell'Associazione Festa riferito ai sapori e alla genuinità dei prodotti tipici agroalimentari.

Articolo 2 - Sede sociale
L’Associazione Festa ha sede in Asiago (VI), in via Cinque n. 12/A

Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione Festa è fissata fino al 31.12.2050.

Articolo 4 - Oggetto sociale
L’Associazione Festa non ha fini di lucro e si pone il seguente obiettivo principale:
l'identificazione dei prodotti tipici italiani e la loro valorizzazione in Italia e all’estero, con lo scopo di promuovere e divulgare le diverse realtà agroalimentari tipiche presenti sul territorio nazionale, caratterizzate principalmente dalla tradizione culinaria locale e dalla qualità dei prodotti.
Tra le attività utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, si prevedono tra l'altro:
- l'identificazione di una filiera di prodotti agroalimentari tipici di qualità e genuinità superiori alla media;
- il reperimento della storia particolare dei prodotti anche nei rispettivi contesti territoriali;
- la catalogazione delle aziende produttrici e dei prodotti, con la preparazione dei profili delle imprese e la descrizione delle principali modalità di produzione e di lavorazione dei prodotti;
- la promozione e la divulgazione delle diverse realtà agroalimentari attraverso la realizzazione di tutte le possibili pubblicazioni con stampati e audiovisivi, nonché con l'utilizzo degli strumenti informatici;
- la diffusione dei prodotti con la distribuzione attraverso l’organizzazione di eventi di qualità che si potranno svolgere in località italiane e straniere, all'aperto o in apposite strutture pubbliche o private, e mediante l’utilizzo di un sito web;
- lo sviluppo di un progetto denominato MangiarBuono, che prevede una serie di attività tese al raggiungimento degli scopi sopra descritti, comprendente tra l'altro l'organizzazione degli eventi, la realizzazione di materiale video per la televisione, di materiale fotografico e di testi per quotidiani e periodici, nonché di ogni altro elemento utile per la buona riuscita del progetto stesso;
- l'ideazione e lo sviluppo di altri progetti tesi al raggiungimento degli scopi sociali.
Per il compimento dell'oggetto sociale, l’Associazione Festa in collaborazione con gli stessi associati identificherà e arricchirà nel tempo un "paniere" ideale di prodotti tipici che rappresentino il territorio italiano e che siano caratterizzati da una qualità superiore. La genuinità e le garanzie della provenienza e delle metodologie produttive sono le condizioni essenziali per la validità dei prodotti da proporre. Anche la rappresentatività delle diverse regioni italiane contribuirà a rendere varia e completa l’offerta nella fase di diffusione dei prodotti.
Inoltre, l'Associazione festa svolgerà attività di ricerca d'informazioni riguardanti la tradizione produttiva e le diverse usanze di preparazione attestatesi negli anni. Il legame con il territorio di origine e la raccolta di ricette antiche, di aneddoti o di eventi storici legati alla nascita o alla scoperta dei diversi prodotti, sono elementi fondamentali che contribuiscono a creare la fisionomia delle singole tipicità alimentari italiane e fanno parte degli interessi dell'associazione
- L'Associazione Festa potrà altresì stabilire contatti, creare scambi e sviluppare sinergie con altre associazioni ed enti in Italia e all'estero, per le stesse finalità sociali.

Articolo 5 - Attività Sociali
Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione Festa potrà promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali, ricreative e ludiche: promozione, ideazione e organizzazione di feste, fiere, esposizioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, spettacoli, giochi, concorsi, rappresentazioni, serate a tema, pranzi e cene, degustazioni e assaggi, nonché di quanto direttamente o indirettamente riconducibile ad attività affini, in materia agroalimentare e culinaria.
- attività di formazione: promozione e organizzazione di corsi e lezioni sulla realtà agroalimentare tipica italiana diretti alle scuole e al grande pubblico; corsi di aggiornamento teorico/pratici per operatori, anche con l’istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività di accompagnamento attraverso itinerari sul territorio, con illustrazione dei luoghi e dei prodotti agroalimentari a essi legati;
- attività editoriale e audiovisiva: realizzazione e pubblicazione di notiziari a periodicità variabile, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; ideazione, realizzazione e pubblicazione di opuscoli e quaderni didattici, di cataloghi e di libri, di carte tematiche e di mappe dei prodotti, di ricettari storici e di nuove proposte culinarie, nonché di ogni altro tipo di pubblicazione riconducibile alle finalità previste nell’oggetto sociale; ideazione e produzione di immagini, filmati, animazioni e di ogni altro genere di forma espressiva e di comunicazione, anche con nuove tecnologie, finalizzata alla diffusione delle tematiche previste dall’oggetto sociale.
- attività di progettazione di itinerari, di siti particolari, di località, di manufatti e di edifici, da evidenziare e trasformare con installazioni, segnaletica, cartellonistica didattica, creazione di piccole realtà museali, sistemi interattivi e con ogni altro elemento utile alla loro realizzazione, sul tema dell'agro-silvo-pastorale e della tradizione culinaria tipica italiana.

Articolo 6 - Soci dell’associazione
I soci dell’associazione si distinguono in:
A - Soci Fondatori
B - Soci Onorari
C - Soci Ordinari
D - Soci Sostenitori
A - Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori i costituenti l’Associazione Festa; inoltre tale titolo non potrà essere trasmesso ad altri neppure in mortis causa. Gli stessi hanno diritto di voto.
B - Soci Onorari
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione festa potrà nominare a suo insindacabile giudizio dei Soci Onorari, scelti fra quelle persone che si sono particolarmente contraddistinte in attività legate agli scopi dell’associazione. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto.
C - Soci Ordinari
Possono far parte dell’Associazione Festa in qualità di Soci Ordinari tutti coloro che ne faranno richiesta e che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, verseranno la quota d’iscrizione prevista. Essi hanno diritto al voto se in regola con la quota di iscrizione.
D - Soci Sostenitori
Possono far parte dell’Associazione Festa in qualità di Soci Sostenitori, tutti coloro che ne faranno richiesta e che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, verseranno all'associazione un importo definito in base all’importanza delle attività sociali da sostenere e promuovere. La qualifica di socio sostenitore ha validità di dodici mesi.
A questa categoria di Soci potranno far parte anche enti, associazioni, società o altre organizzazioni. I soci sostenitori non hanno diritto al voto.

Articolo 7 - Ammissione a socio e recesso
L’aspirante Socio deve presentare l’apposita domanda per l’iscrizione a Socio indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo. Ricevuta l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo il nuovo Socio dovrà formalizzare la sua iscrizione pagando la quota associativa annuale.
Le quote associative annuali successive dovranno essere pagate entro il 31 gennaio di ogni anno e potranno essere modificate dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell’anno precedente.
I Soci che decidono recedere dovranno darne notifica al Consiglio Direttivo non oltre il 31 ottobre e cioè entro due mesi dalla scadenza dell’anno sociale.
Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare recedenti i Soci per i quali, a suo insindacabile giudizio, non sussistono più le condizioni per far parte dell’Associazione. Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile ed il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione al socio, che verrà dichiarato recedente.
Tutti i Soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.
Si avrà esclusione automatica del socio dall'attività associativa per morosità, trascorsi invano quattro mesi dalla data di un sollecito scritto del Consiglio Direttivo e inoltrato a mezzo posta tradizionale.

Articolo 8 - Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o di persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
A) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati dai fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
B) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
C) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione e la quota annuale d'iscrizione all’associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua d’iscrizione.
È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali, sempre che gli stessi siano in regola con i versamenti delle quote associative.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 9 - Bilancio consuntivo e preventivo
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 10 - Organi dell'associazione
Sono organi dell’Associazione:
A - l’Assemblea dei soci;
B - il Consiglio Direttivo;
C - il Presidente del consiglio direttivo;
D - il Vice Presidente del consiglio Direttivo;
E - il Segretario del Consiglio Direttivo, se nominato;
F - il Tesoriere, se nominato;
G - il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata
ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

A - L'Assemblea dei soci
L’assemblea è composta da tutti i soci all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa; si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il 30 aprile. Inoltre, l'Assemblea:
- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del vice Presidente
del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito
dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 soci o da almeno 1 consigliere del direttivo oppure dal Collegio dei Revisori.
L’Assemblea è convocata nella sede dell’associazione o in altro luogo indicato nella lettera d’invito.
La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all’indirizzo risultante dal Libro dei soci della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio direttivo e ai Revisori dei conti almeno 5 giorni prima dell’adunanza. La convocazione, a discrezione del Presidente, può essere effettuata anche a mezzo esposizione della convocazione con l’ordine del giorno nella sede sociale almeno 10 giorni prima dell’adunanza, nei casi che il Presidente di volta in volta deciderà, oppure qualora lo riterrà necessario, anche a mezzo telefono, sms o e-mail.

L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione
siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, destinazione di riserve o fondi, scioglimento dell’associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione. L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio dell’Associazione. Non è ammesso il voto per delega.

B - Il Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dai soci fondatori, compresi il Presidente e il Vice Presidente. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 4 ( quattro)anni.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati
dall’Assemblea e del presente statuto, in particolare il compimento di atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
La convocazione fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai suoi Revisori dei conti almeno 3 giorni prima dell’adunanza, oppure qualora il Presidente lo ritenga opportuno anche a mezzo telefono, SMS o e-mail.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno 2/3 dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

C - Il Presidente
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche a estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

D - il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

E - Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario, se nominato, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendessero necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del Libro dei soci all’Associazione.

F - Il Tesoriere
Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene idonea
contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

G - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni casi di cessazione di un membro effettivo).
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
La durata in carica, la rieleggibilità e l’eventuale compenso del Collegio dei Revisori viene deliberato dall’assemblea degli associati.
I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle Adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea senza diritto di voto e come pure senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, dando pareri sui bilanci.

Articolo 11 - Libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri Verbali delle Adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, dei Revisori dei conti nonché il libro dei soci all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’associazione a spese del richiedente.

Articolo 12 - Bilancio Consuntivo e Preventivo
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13 - Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di attività sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 14 - Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi simili o identiche finalità, o a altre associazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità, sentita l’assemblea dei soci che decide a maggioranza.

Articolo 15 - Proprietà di nomi e marchi
Le denominazioni "F.E.S.T.A. Fantasia ed Eccellenza di Sapori nelle Tipicità Alimentari" e "MangiarBuono", con i relativi marchi qui sotto riprodotti, sono di proprietà dei tre soci fondatori firmatari del presente statuto e il loro utilizzo da parte dell'Associazione festa è da considerarsi una concessione d'uso temporaneo e limitato. Durante l'esistenza dell'Associazione Festa, questi potranno essere liberamente e gratuitamente utilizzati ai fini dell'attività sociale; contemporaneamente gli stessi proprietari ne potranno disporre liberamente anche in attività esterne all'associazione, purché queste non costituiscano oggetto di lesione nei confronti dell'attività sociale. In caso di scioglimento dell'associazione, denominazioni e marchi rimarranno di proprietà esclusiva dei tre soci fondatori.

Articolo 16 - Clausola compromissoria e legge applicabile
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del consiglio Notarile di Vicenza.

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I (primo) del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V (quinto) del Codice Civile.

 

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